società
sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo
di lucro
art. 90, L.
27.12.2002, n. 289, in vigore dal 01.01.2003
Le disposizioni tributarie sulle
associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive
dilettantistiche, costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro.
Gli atti costitutivi e di
trasformazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche, nonchè delle federazioni sportive e degli enti di
promozione sportiva riconosciuti dal Coni, purchè si tratti di atti connessi direttamente allo
svolgimento dell’attività sportiva, sono soggetti ad imposta di registro in
misura fissa.
Le società e associazioni sportive
dilettantistiche devono inserire nella denominazione sociale la finalità
sportiva e “dilettantistica”, e possono assumere la forma di associazioni
riconosciute, associazioni non riconosciute, società di capitali senza fine di
lucro.
E’ prevista l’emanazione di uno o piu’ regolamenti governativi, con
cui dovrà essere disciplinato, tra l’altro, il contenuto dello statuto e
dell’atto costitutivo degli enti in oggetto, nonche’
le modalità di approvazione da parte delle federazioni sportive o enti
sportivi, e di affiliazione agli stessi.
E’ istituito presso il
Coni il registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche,
l’iscrizione nel quale e’ condizione per accedere ai contributi pubblici di
qualsiasi natura.
art.
90, c. 6, L. 27.12.2002, n. 289, modifica
n. 27-bis, Tabella allegata al D.P.R.
642/1972
Sono esenti in modo assoluto da
imposta di bollo gli “atti, documenti, istanze,
contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti certificazioni,
dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti dalle Federazioni
sportive ed Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.
art. 90, c. 7, L.
27.12.2002, n. 289, modifica
art. 13-bis, D.P.R. 641/1972
Sono esenti da tasse sulle concessioni
governative gli atti e i provvedimenti concernenti le
società e associazioni sportive dilettantistiche.
L’esenzione comprende, tra l’altro, le
concessioni governative per le vidimazioni dei libri sociali.